Premessa fondamentale: come spiegato nell’articolo “Il riconoscimento dei diplomi degli Insegnanti di Yoga in Italia” per gli Insegnanti di Yoga non esiste un Albo istituito per legge (come invece c’è per altre figure professionali – es. Medici, Psicologi, Avvocati etc.) né alcun “riconoscimento” o certificazione che abiliti legalmente all’insegnamento.
Da ciò deriva che QUALSIASI riferimento alla parola “Albo” associata alla fattispecie dell’Insegnante di Yoga riguarda (parlando in termini strettamente legali) solo delle Associazioni private (che siano “Culturali”, “Sportive” etc.) che, all’interno della propria organizzazione, definiscono un “Albo” per i propri soci/iscritti.
La ragione sociale (il nome) che alcune Associazioni hanno scelto (Confederazione… Federazione… Associazione Nazionale… etc.) non cambia la questione: anche i loro “Albi” non hanno alcuna rilevanza di tipo legale (rilevanza che sussiste solo per gli Albi istituiti con legge dello Stato).
Cosa significa ciò? A cosa ci si riferisce con il concetto di “rilevanza legale”?
Significa, in estrema sintesi, che se Tizio decide di aprire uno Studio Medico ma non è un medico (iscritto al relativo l’Albo), può/deve essere perseguito penalmente… Cosa che (purtroppo) non vale se Caio decide di aprire un Centro Yoga ma non ha mai praticato Yoga in vita sua: nessuno può “denunciarlo” e nessuno può impedirgli, stando alle leggi al momento vigenti, di esercitare questa professione (semplicemente perché la figura dell’Insegnante di Yoga – così come per altre discipline olistiche – non è riconosciuta in Italia).
In questo contesto normativo cosa significa, quindi, che un Corso è RICONOSCIUTO DAL CONI?
Il riconoscimento di un titolo, diploma o certificazione da parte del CONI, seppur non “abilitante alla professione” (come da premessa del primo paragrafo) è, nei fatti, davvero utile.
- Innanzi tutto certifica che chi lo possiede ha seguito un percorso formativo serio e definito, ovviamente se l’Ente che lo ha rilasciato (che sia una Federazione o un Ente di Promozione Sportiva) ha operato con coscienza e onestà nel definire i requisiti per poter ottenere il diploma riconosciuto (per assicurarsene, è sufficiente guardare i programmi dei Corsi proposti come “riconosciuti” evitando le certificazioni vendute/regalate – purtroppo accade anche questo – dopo Corsi di poche ore).
- L’altro aspetto importante riguarda una serie di importanti agevolazioni fiscali delle quali il “Tecnico Sportivo” (figura alla quale sono assimilati anche gli Insegnanti di Yoga in possesso di Diploma riconosciuto dal CONI) può giovarsi – motivo per il quale ASD e SSD (ovvero la forma giuridica della stragrande maggioranza di delle palestre e dei circoli sportivi attivi in Italia) preferiscono stabilire un rapporto di lavoro con chi possiede un Diploma riconosciuto dal CONI, visto che qualsiasi altra fattispecie comporta oneri aggiuntivi sia per il datore di lavoro sia per il professionista.
Al momento in cui questo articolo viene scritto, i compensi erogati da un’Associazione o Società Sportiva al “Tecnico Sportivo” (Insegnante):
– fino a 5.000 euro annui, non creano base imponibile né prevedono contributi previdenziali
– oltre i 5.000 euro annui e fino a 15.000 euro, non creano base imponibile, ma si devono versare contributi previdenziali sull’eccedenza rispetto ai primi 5.000 euro.
– oltre i 15.000 euro annui, la base imponibile si calcola solo sulla quota eccedente i 15.000 euro (e per i contributi previdenziali vale quanto scritto al punto precedente).
In ultimo, un buon motivo per preferire un Corso che offre un Diploma riconosciuto dal CONI sta nel fatto che, essendo il CONI stesso un Ente pubblico riconosciuto a livello nazionale e non solo, molti altri Enti (Scuole, ASL etc.), a parità di condizioni spesso preferiscono affidare i propri progetti a figure professionali che possiedono questa certificazione, visto che TUTTE LE ALTRE (anche se più pubblicizzate e “famose” – es. “Yoga Alliance” etc.) non sono riconosciute né danno “abilitazioni” recepite da alcun Ente pubblico italiano.